
La risposta è sì.
Ai sensi dell’art. 1137 del Codice Civile, le deliberazioni approvate dall’assemblea condominiale sono obbligatorie e vincolanti per tutti i condòmini, compresi coloro che erano assenti o che hanno espresso voto contrario.
Naturalmente, la delibera può essere impugnata quando è contraria alla legge o al regolamento di condominio.
È importante ricordare, però, che l’impugnazione non sospende automaticamente l’efficacia della delibera: la sospensione può essere disposta solo dal giudice.