
La risposta è no.
Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo è nulla la clausola con cui il conduttore rinunci preventivamente all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, anche se tale rinuncia sia prevista come contropartita di una riduzione del canone.
La ragione è semplice: i diritti riconosciuti dalla legge al conduttore possono essere oggetto di rinuncia solo dopo che sono sorti, e non possono essere sacrificati preventivamente mediante accordi che alterino l’equilibrio previsto dalla normativa.
Lo ha ribadito anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2895 del 9 febbraio 2026.
Prima di sottoscrivere un contratto di locazione commerciale è sempre opportuno verificare che tutte le clausole siano conformi alla legge.